(massima n. 1)
Ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena, il termine (quinquennale o biennale) previsto dall'art. 163, comma primo, c.p., anche nel caso previsto dall'art. 168, comma primo, stesso codice, va computato a partire dalla data in cui č divenuta irrevocabile la sentenza con la quale č stato concesso il beneficio, e non giā da quella della sua prima applicazione.