(massima n. 1)
Il beneficio della sospensione ex art. 163 c.p., che costituisce un'eccezione al principio dell'inderogabilità della sanzione, ha trovato, per ragioni di politica criminale, sempre maggiori spazi nei nuovi orientamenti normativi ed in particolare nella L. 7 giugno 1974, n. 220. Ne deriva che deve ritenersi legittima la reiterazione del beneficio nei confronti di chi ne abbia già usufruito se, nel periodo compreso tra la precedente condanna sospesa e quella per la quale s'invoca l'anzidetto beneficio, sia stata pronunciata condanna a pena pecuniaria per delitto o a pena detentiva o pecuniaria per contravvenzione purché non vengano così superati i limiti massimi indicati nell'art. 163 c.p.