(massima n. 1)
La reiterazione del beneficio della sospensione condizionale della pena non è consentita a favore di chi ne abbia già usufruito due volte, quale che sia la specie e l'entità delle pene sospese inflitte con le due precedenti condanne. Ciò perché la sospensione condizionale della pena si fonda sulla presunzione che il condannato si asterrà dal commettere ulteriori reati, sicché sembra ragionevole che la sospensione non sia concessa per più di due volte, essendo coerente che in caso di recidiva plurima sia inconcepibile un giudizio prognostico di ravvedimento.