(massima n. 1)
Il giudice dell'esecuzione che riconosca l'esistenza del vincolo di continuazione tra una pluralità di condanne, tutte condizionalmente sospese, non può revocare il beneficio con riferimento alla pena unitaria, più favorevolmente determinata e rientrante nel limite massimo di cui all'art. 163 c.p., in quanto il reato continuato, nell'ontologia legislativa, si atteggia in maniera unitaria sul piano sanzionatorio, formando, per una specie di fictio iuris, un autonomo titolo di reato, sì che più condanne per fatti criminosi fra i quali sia riconosciuto il vincolo della continuazione debbono considerarsi, ai fini del disposto dell'ultimo comma dell'art. 154 c.p., come una sola condanna, con la conseguenza che unico deve essere pure considerato il beneficio della sospensione riferito alle singole pene distintamente comminate. (In motivazione, la Suprema Corte ha precisato che dal punto di vista normativo, la situazione di chi ha riportato una sola condanna a pena sospesa per più fatti in continuazione non presenta elementi differenziali da quella di colui che venga dichiarato colpevole di un unico reato continuato con separate sentenze e condannato a pene tutte condizionalmente sospese, aggiungendo che diverso sarebbe il caso di unificazione in executivis di distinte condanne delle quali una o alcune soltanto sospese che impone al giudice, in esito a una valutazione globale della condotta del colpevole, di stabilire se il beneficio concesso per alcune possa essere esteso alle altre e, quindi, alla pena complessiva nella misura determinata, o se debba, invece, essere revocato, in quanto il condannato non ne sia ritenuto meritevole o siano venuti a mancare gli altri presupposti di legge).