(massima n. 1)
In relazione al divieto di applicazione della sospensione condizionale della pena per più di due volte, non possono incidere sfavorevolmente per l'imputato condanne precedenti per le quali sia stato accordato il predetto beneficio qualora, per successiva disposizione di legge, il reato cui si riferiscono sia stato depenalizzato; ciò in quanto tra gli effetti penali della condanna destinati a cessare in caso di abolitio criminis, va ricompreso anche quello che pone un limite alla reiterazione del detto beneficio.