(massima n. 1)
L'art. 164, ultimo comma, c.p., che prevede e disciplina in via di eccezione («tuttavia») la possibilitą di concedere per la seconda volta il beneficio della sospensione condizionale, in base al cumulo della pena da infliggere con quella irrogata con la «precedente condanna», concerne esclusivamente l'ipotesi, come rivelato dall'uso del singolare, che solo la condanna sospesa preceda quella da infliggere. Devesi, pertanto, escludere che la norma del detto ultimo comma possa trovare applicazione nella diversa ipotesi in cui siano state irrogate altre condanne non sospese prima di quella da infliggere, senza che abbia rilevanza alcuna la natura dei reati o delle pene cui si riferiscono le condanne intermedie. (Nella fattispecie, la Corte di cassazione, nell'affermare il principio sopra enunciato, ha tra l'altro sottolineato che l'irrogazione di ulteriori condanne, dopo quella sospesa, esclude la possibilitą di una prognosi favorevole circa la condotta futura dell'imputato).