(massima n. 1)
La reiterazione del beneficio della sospensione condizionale della pena non č consentita a favore di chi ne abbia giā usufruito due volte, quale che sia la specie e l'entitā delle pene sospese, inflitte con le due precedenti condanne; ne consegue che la sentenza di applicazione della pena a seguito di patteggiamento la quale abbia recepito il negozio processuale che ha previsto la concessione del beneficio per la terza volta, č affetta da nullitā e, in quanto tale, deve essere annullata.