(massima n. 1)
Una condanna a pena condizionalmente sospesa non può costituire titolo per la revoca della sospensione condizionale concessa con una precedente sentenza di condanna, perché opera il disposto dell'art. 168, comma 1, c.p., che fa salva la previsione dell'ultimo comma dell'art. 164 stesso codice. (Principio enunciato con riferimento a problema di revoca della sospensione condizionale insorto in sede esecutiva).