(massima n. 1)
È costituzionalmente illegittimo — per contrasto con l'art. 3 Cost. — l'art. 164 ultimo comma c.p., così come modificato dall'art. 12 del D.L. 11 aprile 1974, n. 99, convertito in L. 7 giugno 1974, n. 220, nella parte in cui non consente la sospensione condizionale della pena a chi ha già riportato una recente condanna a pena detentiva per delitto non sospesa, qualora la pena da infliggere, cumulata con quella irrogata con la condanna precedente, non superi i limiti stabiliti dall'art. 163 c.p.