(massima n. 1)
Per la concessione della sospensione condizionale della pena non sono ipotizzabili né la necessità di una istanza dell'imputato né il potere della parte di rinunciarvi, con la sola precisazione che la concessione medesima non può risolversi in un pregiudizio per l'imputato, che involga interessi giuridicamente apprezzabili in quanto correlati alla finalità stessa della sospensione condizionale, compromettendo posizioni garantite con la previsione del beneficio. In tale prospettiva la mera opportunità di riservare il beneficio a future condanne eventualmente più gravi non può assumere quella rilevanza giuridica richiesta per considerare la concessione come pregiudizievole.