(massima n. 1)
Non sussiste interesse ad impugnare da parte dell'imputato cui sia stata concessa, benché non richiesta, la sospensione condizionale della pena. Non assume infatti rilevanza, ai fini di una eventuale impugnazione, la mera opportunitą di riservare il predetto beneficio per eventuali e pił gravi condanne future, anche perché tale valutazione contrasta con la prognosi di non reiterazione nel reato e di ravvedimento, di cui all'art. 164 comma 1 c.p