(massima n. 1)
... A tal fine, č sufficiente che l'erede provi la propria qualitą di successore universale, non richiedendosi la dimostrazione dell'esistenza di un titolo che autorizzi ad esercitare il potere di fatto sulla cosa. Inoltre, costituendo il possesso, ai sensi dell'art. 1140 c.c., un potere di fatto che si manifesta in un'attivitą corrispondente all'esercizio non solo della proprietą, ma di ogni altro diritto reale, l'erede di chi possedeva la cosa come usufruttuario č legittimato ad esperire i rimedi apprestati dall'ordinamento contro chiunque compia atti di spoglio o di turbativa e anche nei confronti della persona divenuta piena proprietaria del bene per effetto dell'estinzione del diritto di usufrutto di cui era titolare il defunto. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva escluso la legittimazione degli eredi del soggetto che possedeva un immobile a titolo di usufrutto a promuovere l'azione di reintegrazione nei confronti di chi era divenuto pieno ed esclusivo proprietario del bene con l'estinzione dell'usufrutto).