(massima n. 1)
Il giudice ha il potere discrezionale di concedere anche d'ufficio il beneficio della sospensione condizionale della pena. La valutazione della rilevanza dell'entitā della pena pecuniaria al fine di una possibile esclusione in concreto, ancorché l'ammontare sia particolarmente modesto, č concepibile solo con riferimento alla operativitā della finalitā preventiva dell'istituto.