(massima n. 1)
L'applicazione della sospensione condizionale della pena prevista dall'art. 163, comma 3, c.p., richiede che la pena inflitta non superi i due anni e sei mesi e che l'autore del reato abbia compiuto gli anni settanta al momento della commissione del fatto criminoso e non gią al momento della celebrazione del processo.