(massima n. 1)
In tema di sospensione condizionale della pena, la presenza di plurime condanne costituisce elemento ostativo ad una nuova concessione anche nell'ipotesi che si tratti di condanne per reati poi depenalizzati, posto che la cessazione di tutti gli effetti penali della condanna non può influire sul giudizio prognostico negativo di ravvedimento effettuato preventivamente dalla legge. (Nell'affermare tale principio la Corte ha precisato che ai fini della prognosi per il futuro il fatto che il soggetto ha più volte violato i precetti penali, per quanto successivamente interessati da una modifica legislativa che ha abrogato la norma incriminatrice, fa ritenere poco probabile che egli si astenga da commettere nuovi reati).