(massima n. 1)
La nuova formulazione dell'art. 163 c.p. introdotta con la legge 11 giugno 2004, n. 145, in virtł della quale si tiene conto per la sospensione condizionale della pena solo di quella detentiva, si applica anche ai procedimenti per i quali alla data di entrata in vigore della legge era stato gią celebrato il giudizio di appello. Pertanto, nel caso in cui la modifica intervenuta renda possibile l'applicazione del beneficio, il giudice di legittimitą, investito della questione, deve disporre l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata per consentire la necessaria valutazione di merito sulla questione.