(massima n. 1)
Ai fini dell'applicazione della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'art. 163, comma terzo, c.p.p., č necessario che la pena inflitta non superi i due anni e sei mesi, e che l'autore del reato abbia compiuto gli anni settanta al momento della commissione del fatto, e non a quello della celebrazione del processo.