(massima n. 2)
Se la riproposizione della domanda di oblazione, ai sensi del quinto comma dell'art. 162 bis c.p. (introdotto dall'art. 126, L. 24 novembre 1981, n. 689), si basa sul mutamento (successivo all'apertura del dibattimento) dei dati di fatto iniziali, ben puņ il giudice esaminarla tenendo conto della nuova situazione. (Nella fattispecie l'imputato, nel corso del dibattimento di primo grado, aveva riproposto la domanda di oblazione dopo aver provveduto ad eliminare quelle conseguenze dannose e pericolose del reato sussistenti ancora dopo l'apertura del dibattimento).