(massima n. 1)
L'art. 127 della L. 24 novembre 1981, n. 689, secondo cui l'oblazione cosiddetta «discrezionale» prevista dall'art. 162 bis c.p. si applica «anche ai reati indicati nelle lettere f), h), i), n), del primo comma dell'art. 34» va interpretato nel senso che con riguardo a tali reati, ancorché puniti con la sola ammenda, può trovare applicazione solo l'anzidetta oblazione e non quella cosiddetta «di diritto» prevista, in via generale, per ogni contravvenzione punibile con la sola ammenda, dall'art. 162 c.p.; il che si spiega considerando la rilevanza degli interessi protetti, con altri, dalla depenalizzazione introdotta dalla citata L. n. 689/1981, e considerando altresì che, diversamente opinando, risulterebbe incomprensibile la prevista applicabilità della forma più gravosa di oblazione a contravvenzioni per le quali, in quanto punibili, per la maggior parte, con la sola ammenda, sarebbe stata comunque applicabile l'oblazione «di diritto».