(massima n. 1)
L'oblazione prevista dall'art. 162 c.p. per i reati punibili con la sola ammenda (salve le particolari ipotesi di cui all'art. 127 della L. 24 novembre 1981 n. 689), forma oggetto di un vero e proprio diritto dell'imputato, esercitabile, a differenza di quanto si verifica nel caso dell'oblazione prevista dall'art. 162 bis c.p. (relativamente alla quale č riconosciuto al giudice un ampio potere discrezionale), anche in presenza di non eliminate conseguenze dannose o pericolose del reato e, quindi, anche nel caso di reato permanente, la cui cessazione, in mancanza di fatto dell'agente, verrā a coincidere proprio con la sentenza dichiarativa dell'estinzione del reato stesso per intervenuta oblazione.