(massima n. 1)
Il termine, di carattere perentorio, entro il quale il contravventore deve di norma chiedere di essere ammesso all'oblazione facoltativa di cui all'art. 162 bis c.p. (prima dell'apertura del dibattimento) non opera anche in quei casi in cui tale facoltą non sia dalla legge prevista in relazione al titolo di reato contestato nel decreto di citazione e il titolo stesso venga in un momento successivo modificato. (Fattispecie nella quale il fatto, qualificato nel decreto di citazione a giudizio come reato di cui all'art. 10, commi sesto e decimo, della legge n. 110 del 1975, ostativo alla concedibilitą dell'oblazione era stato successivamente ritenuto, con ordinanza emessa nel corso del dibattimento, integrare gli estremi della contravvenzione all'art. 13 T.U.L.P.S.).