(massima n. 1)
L'animus spoliandi č insito nel comportamento di colui che sovverta la situazione possessoria contro la volontā (presunta fino a prova contraria) del possessore rimanendo irrilevante l'intento di nuocere o meno dell'agente, cosė come la sua convinzione di esercitare un proprio diritto e la stessa sua ignoranza della preesistenza dell'altrui possesso.