(massima n. 1)
Nel caso in cui l'imputato, nel corso dell'istruttoria dibattimentale, abbia presentato istanza di oblazione subordinata ad una diversa e pił favorevole qualificazione giuridica del fatto, dalla quale discenda la possibilitą di essere ammesso all'oblazione stessa, il giudice, se effettivamente procede a tale modifica, deve attivare il meccanismo di cui all'art. 141, comma quarto bis, c.p.p., anche all'esito dell'istruttoria dibattimentale; nel caso in cui ometta di pronunciarsi sull'istanza o si pronunci applicando erroneamente la legge penale, tale omissione o errore potrą essere fatta rilevare in appello, attraverso il meccanismo di cui all'art. 604, comma settimo, c.p.p., ovvero, in caso di sentenza inappellabile, con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma primo lett. c), c.p.p.