(massima n. 1)
In tema di estinzione del reato per oblazione, il mancato accertamento da parte del giudice dell'avvenuto pagamento da parte dell'imputato, cui consegua l'illegittima condanna dello stesso, è rilevato, quando risulti documentalmente, anche dalla Corte di cassazione, che può annullare senza rinvio la sentenza gravata e, in applicazione dell'art. 129 c.p.p., dichiarare estinto il reato.