(massima n. 1)
In tema di inquinamento atmosferico, l'ammissione all'oblazione speciale per il reato di costruzione di impianto senza autorizzazione (art. 24 D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, oggi sostituito dall'art. 279 D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152) deve essere richiesta dal contravventore dopo il rilascio del provvedimento autorizzatorio, in quanto, attesa la natura permanente del predetto reato, solo dopo aver ottenuto l'autorizzazione si verifica la cessazione delle conseguenze pericolose dell'illecito eliminabili da parte del contravventore ex art. 162 bis, comma terzo, c.p.