(massima n. 2)
Secondo la disciplina di cui all'art. 141 att. c.p.p. non č pił previsto il deposito della somma contestualmente alla presentazione della domanda di oblazione, ma č il giudice che, una volta accolta la domanda, deve determinare la somma da versare dandone avviso all'interessato. Infatti in base al criterio cronologico richiamato dall'art. 15 prel. c.c. si č determinata l'abrogazione della norma di cui all'art. 162 bis c.p. per incompatibilitą con la norma posteriore di cui al citato art. 141 att. c.p.p.