(massima n. 1)
Dal mancato esame dell'istanza di ammissione all'oblazione non deriva alcuna nullità. Deve applicarsi, invero, il principio della tassatività delle nullità, stabilito dall'art. 177 c.p.p., e tale sanzione — per l'evenienza in esame — non è prevista da alcuna norma, né l'omissione in oggetto può essere inquadrata nell'ambito delle nullità di ordine generale. Il sistema delineato dagli artt. 162 c.p., 577 c.p.p. e 141 att. non consente una diversa conclusione, dacché la domanda di oblazione può essere proposta (e comunque riproposta in ipotesi dispersione o mancato reperimento di esso) fino a quando non interviene la dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado ed a carico di colui che la propone si pone comunque un onere di diligenza in una sequenza procedimentale ove la sua partecipazione non è limitata all'atto di impulso (quale esercizio della facoltà di richiesta di ammissione), ma trova la sua essenziale estrinsecazione nel pagamento dell'oblazione quale presupposto indefettibile per la declaratoria di estinzione del reato.