(massima n. 1)
Le somme da pagare a titolo di oblazione sono predeterminate e non suscettibili, alla stregua della chiara formulazione normativa di cui all'art. 162 c.p., di adeguamento discrezionale da parte del giudice. Detto principio opera anche nell'ipotesi di reato continuato per il quale si applica la pena prevista per la violazione più grave aumentata fino al triplo, sicché, per effetto dell'oblazione, su tale aumento massimo deve essere calcolata la somma corrispondente alla terza parte. Nell'ipotesi, invece, in cui non sia ravvisato il vincolo della continuazione oppure il concorso dei reati, occorrerà riferirsi a ciascuna violazione e richiedere distinti versamenti per ciascuna di essi.