(massima n. 1)
In materia di oblazione, la documentazione attestante l'avvenuto pagamento della somma dovuta non può essere prodotta direttamente davanti alla Corte di cassazione, giacché davanti al giudice di legittimità possono essere prodotti esclusivamente i documenti che l'interessato non sia stato in grado di esibire nei precedenti gradi di giudizio.