(massima n. 1)
Il termine «prima dell'apertura del dibattimento», entro il quale il controventore ai sensi dell'art. 162 c.p. può chiedere di essere ammesso all'oblazione, deve essere considerato di natura assolutamente perentoria, perché la ratio legis si fonda sul principio che la solutio attua la trasformazione dell'illecito penale in illecito amministrativo: principio del tutto eccezionale che, come tale, è vincolato a perentori termini di decadenza. Ne consegue che, rinviatosi il processo a tempo indeterminato, non è più ammissibile la richiesta di oblazione formulata prima dell'apertura del dibattimento nella nuova data, in cui questo viene a celebrarsi.