(massima n. 1)
Nella contravvenzione prevista dall'art. 4, commi secondo e terzo, della legge 18 aprile 1975 n. 110, l'ipotesi di lieve entitā sanzionata con la sola pena pecuniaria costituisce circostanza attenuante del reato-base, punito con pena congiunta, e non figura autonoma di reato. Ne consegue che č inammissibile l'oblazione per la pena solo pecuniaria applicabile dal giudice in concreto per i casi ritenuti di lieve entitā.