(massima n. 1)
La facoltà di proporre istanza di oblazione può essere esercitata esclusivamente dall'imputato, in quanto si configura come un diritto personalissimo che implica la rinuncia a far valere la propria difesa in vista della estinzione del reato. (Nella specie la Corte ha ritenuto che il difensore, non munito di procura speciale, non fosse legittimato a proporre istanza di oblazione per conto dell'imputato).