(massima n. 2)
Qualora l'estinzione del reato per oblazione divenga possibile solo in seguito alla modifica dell'originaria imputazione disposta con la sentenza pronunciata all'esito del dibattimento, con la quale venga inflitta la pena per il reato in essa ritenuto, il giudice, con la stessa sentenza, deve rimettere in termini l'imputato per consentirgli di presentare domanda di oblazione, ai sensi dell'art. 141 comma 4 bis disp. att. c.p.p., subordinando l'efficacia della condanna alla inutile scadenza del termine assegnato o al mancato pagamento tempestivo della somma dovuta; pertanto, se la procedura di oblazione si perfeziona con il pagamento della somma dovuta, il reato deve essere dichiarato estinto, ad istanza di parte, dal giudice dell'esecuzione, competente ai sensi dell'art. 676 c.p.p., altrimenti la condanna diviene efficace ed eseguibile (nell'affermare tale principio la Corte ha espressamente richiamato l'istituto della sentenza condizionata, ritenendolo non del tutto estraneo alla materia penale, con riferimento, in particolare, alla sospensione condizionale della pena nonché alla concessione dell'amnistia e dell'indulto condizionati).