(massima n. 1)
Il convincimento di esercitare un proprio diritto non esclude l'animus spoliandi neppure quando lo spoglio č compiuto da un compossessore ed č inopponibile quando l'attivitā materiale di un condomino sulle cose comuni sia in contrasto con l'esercizio attuale o potenziale di analoga partita di altro condomino, limitandone i poteri corrispondenti sulle predette cose comuni.