(massima n. 1)
L'efficacia interruttiva, ai fini della prescrizione, del decreto di citazione a giudizio — o di altro atto ugualmente efficace — deriva dalla stessa emissione o dal compimento di specifica attività, senza alcuna necessità, nel primo caso, di notificazione all'interessato, bastando la formazione dell'atto alla dimostrazione della persistente volontà del competente organo di perseguire il reato commesso. (Nella specie trattavasi di decreto di citazione a giudizio).