(massima n. 1)
In tema di azione di spoglio, l'accertamento del giudice deve riguardare non soltanto l'elemento oggettivo della privazione, totale o parziale, del possesso avvenuta violentemente o clandestinamente (da provarsi da parte dell'attore del giudizio possessorio), ma anche il correlato elemento soggettivo (il cosiddetto animus spoliandi), il quale può legittimamente ritenersi insito nel fatto stesso di privare del godimento della cosa il possessore contro la sua volontà (espressa o tacita), indipendentemente dalla convinzione dell'agente di operare secondo diritto ovvero con il proposito di ripristinare la corrispondenza tra situazione di fatto e situazione di diritto. La esistenza del detto elemento soggettivo può, pertanto, venir esclusa quando sia provato, da parte del convenuto nel giudizio possessorio, il proprio ragionevole convincimento circa il consenso del possessore alla modifica o alla privazione del suo possesso.