(massima n. 1)
La sospensione dei termini disposta dall'art. 1 del D.L. 27 ottobre 1997, n. 364, conv. con mod. nella L. 17 dicembre 1997 n. 434 a favore delle zone colpite dagli eventi sismici nelle regioni Marche e Umbria, riguarda soltanto la prescrizione e la decadenza dei diritti che decorrono a sfavore dei soggetti considerati dalla norma e non anche la prescrizione dei reati.