(massima n. 1)
L'art. 159 c.p., come modificato dall'art. 15 della legge 8 agosto 1995, n. 332, ha trasformato le cause di sospensione dei termini di durata della custodia cautelare in altrettante cause di sospensione della prescrizione dei reati; ma ciò significa che questa resta sospesa là dove esista effettivamente un provvedimento di sospensione dei termini di durata della custodia, e non già nella astratta ipotesi di ricorrenza di taluna delle cause di sospensione previste dall'art. 304 c.p.p., anche indipendentemente dall'esistenza di un provvedimento di sospensione. (Fattispecie di differimento del dibattimento a causa della astensione dalle udienze proclamata dagli avvocati).