(massima n. 1)
L'art. 159, comma primo, c.p., nella parte in cui prevede come causa di sospensione del corso della prescrizione del reato quella che, in virtł di una «particolare disposizione di legge», dą luogo anche alla sospensione dei termini di custodia cautelare, va interpretato nel senso che detta causa opera ogni qual volta siano oggettivamente sussistenti le condizioni che, ai sensi dell'art. 304, comma 1, c.p.p., imporrebbero la sospensione di detti termini, senza che sia anche necessario che vi sia stata effettiva applicazione della custodia cautelare.