(massima n. 1)
Ai fini dell'esistenza dello spoglio o della turbativa del possesso non è necessaria la prova dell'animus spoliandi o turbandi in quanto gli artt. 1168 e 1170 c.c. prescindono del tutto dal riferimento psicologico, sicché va escluso che dalla natura di atto illecito della molestia o dello spoglio derivi che il possessore debba altresì provare la consapevolezza dell'autore dell'aggressione di aver violata la norma posta a tutela del pieno e libero esercizio del possesso.