(massima n. 1)
Ai fini della revoca dell'indulto, ai sensi dell'art. 4, D.P.R. 22 dicembre 1990, n. 394, nel caso di condanna per delitto commesso entro i cinque anni dall'entrata in vigore del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, deve ritenersi in base alla regola desumibile dall'art. 158 c.p. che sussista la detta condizione nel caso trattisi di reato permanente (nella specie, associazione per delinquere di tipo mafioso), la cui permanenza, ancorché iniziata in epoca antecedente, sia cessata nell'ambito dell'arco temporale sopra menzionato.