(massima n. 1)
La regola prevista dall'art. 158 c.p. nel testo vigente prima delle modifiche introdotte dalla legge 5 dicembre 2005, n. 251 secondo la quale il termine di prescrizione del reato decorre dal giorno in cui č cessata la continuazione, č applicabile anche nell'ipotesi in cui la sussistenza del vincolo della continuazione, non enunciata nella formale contestazione, sia stata individuata in sentenza, poichč, fino a quando non sia stato compiutamente accertato il giorno dal quale detto termine decorre, non č consentita la declaratoria immediata di estinzione del reato ex art. 129 c.p.p..