(massima n. 1)
In tema di spoglio di beni oggetto di compossesso fra i condomini la loro mancata utilizzazione da parte di alcuni condomini, che costituisce manifestazione delle facoltą comprese nel diritto di proprietą e nel relativo possesso, non esclude l'animus spoliandi da parte del condomino che si impossessi del bene comune trasformando l'utilizzazione uti condominus con l'uso uti dominus.