(massima n. 1)
In tema di prescrizione, qualora sia stato contestato un reato di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di delitti di contrabbando di tabacchi lavorati esteri, punibile ai sensi dell'art. 416 c.p., in quanto costituito da condotta posta in essere anteriormente all'entrata in vigore della L. 19 marzo 2001 n. 92 introduttiva, con l'art. 1, comma primo, lett. a), della specifica figura di reato di cui all'art. 291 quater D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43 deve tenersi conto, ai fini dell'individuazione, ai sensi dell'art. 10, comma secondo, L. 5 dicembre 2005 n. 251, di quale sia la disciplina pił favorevole, anche del raddoppio dei termini previsto dall'art. 157, comma sesto, c.p., nel testo introdotto dall'art. 6 della cit. Legge n. 251 del 2005, per il caso di delitti compresi tra quelli di cui all'art. 51, commi terzo bis e terzo quater c.p.p., tra i quali č stato inserito il delitto di cui all'art. 291 quater D.P.R. n. 43 del 1973, fermo restando che la pena da assumere a base del computo dev'essere sempre quella, meno grave, prevista dalla norma incriminatrice vigente all'epoca del fatto. (Nella specie, in applicazione di tale principio, č stato ritenuto che fossero quindi pił favorevoli i termini di prescrizione previsti dall'art. 157 c.p. nel testo previgente).