(massima n. 1)
In tema di prescrizione dei reati č consentita la simultanea applicazione della disciplina del termine di prescrizione anteriore alla L. 5 dicembre 2005, n. 251, se pių favorevole all'imputato, e della disciplina relativa alla durata massima della sospensione del medesimo termine dettata dall'art. 159, comma primo, n. 3 c.p., come modificato dalla legge indicata, qualora all'entrata in vigore di quest'ultima il procedimento non risulti pendente in grado di appello non essendo stata pronunciata la sentenza di condanna di primo grado. (In motivazione la S.C. ha affermato che dal secondo e dal terzo comma dell'art. 10 L. n. 251 del 2005 deve trarsi l'implicazione che il criterio ispiratore della disciplina dell'istituto č quello del "favor rei", come č reso evidente dall'espresso richiamo all'art. 2 c.p.).