(massima n. 1)
In tema di prescrizione, non č consentita l'applicazione simultanea di disposizioni introdotte dalla L. 5 dicembre 2005, n. 251 e di quelle precedenti, secondo il criterio della maggiore convenienza per l'imputato, occorrendo applicare integralmente l'una o l'altra disciplina. (Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto applicabili le nuove norme sulla prescrizione, in quanto la sentenza di condanna di primo grado era stata pronunciata dopo l'entrata in vigore della L. n. 251 del 2005).