(massima n. 1)
La rimozione delle opere che rendono apparente una servitł (nella specie, di passaggio), senza pregiudicarne od ostacolarne l'esercizio, non danno (rectius: dą N.d.R.) luogo ad uno spoglio, che presuppone una privazione (totale o parziale) del possesso, non ravvisabile in atti pregiudizievoli soltanto della sua attitudine di fatto costitutivo della usucapione del corrispondente diritto, possibile solo per le servitł apparenti.