(massima n. 1)
Ai fini del computo della pena per l'applicazione dell'amnistia di cui al D.P.R. 12 aprile 1990 n. 75 si deve aver riguardo al massimo della pena edittale stabilita per ciascun reato consumato o tentato, mentre per le attenuanti alle quali tale D.P.R. attribuisca rilievo la diminuzione va operata nel minimo, e cioč in un solo giorno di reclusione per ciascuna di esse. (Fattispecie relativa a ipotesi di ricettazione lieve prevista dall'art. 648, comma secondo, c.p., attenuata ai sensi dell'art. 62 n. 4 stesso codice, per la quale si č ritenuta esclusa l'applicabilitā dell'amnistia).