(massima n. 1)
L'amnistia impropria estingue soltanto le pene accessorie, le misure di sicurezza e gli effetti civili e amministrativi della sentenza di condanna, ma non ha incidenza su altri effetti quali, in particolare, la recidiva, l'abitualitą o la professionalitą nel reato, l'esclusione dal beneficio della sospensione condizionale della pena o la revoca della sospensione gią concessa, come pure dell'indulto condizionato.