Cassazione penale Sez. I sentenza n. 3921 del 23 novembre 1992

(2 massime)

(massima n. 1)

In materia di indulto il disposto del secondo comma dell'art. 174 c.p. secondo il quale «nel concorso di più reati, l'indulto si applica una sola volta, dopo cumulate le pene», ha lo scopo di impedire il superamento dei limiti di legge mediante reiterazione o moltiplicazione del condono e si riferisce soltanto al cumulo delle pene condonabili, poiché nessuna causa estintiva della pena può operare su un cumulo unitario e globale che comprenda pene inattaccabili dalla causa in questione.

(massima n. 2)

In tema di esecuzione di pene concorrenti, le pene relative ai reati coperti da amnistia impropria non possono detrarsi dal cumulo giuridico, dovendosi invece sciogliere il cumulo stesso, eliminare le pene inflitte per i reati amnistiati e procedere ex novo all'unificazione delle pene residue secondo le regole sancite dagli artt. da 71 ad 80 c.p. (Nell'enunciare il principio di cui in massima la Cassazione ha altresì evidenziato come rispetto all'amnistia non esista una disposizione analoga a quella dettata dal secondo comma dell'art. 174 c.p. in materia di indulto, secondo la quale tale beneficio «nel concorso di più reati,...si applica una sola volta, dopo cumulate le pene»).

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